Cos’è l’accettazione con beneficio di inventario?

Può succedere che, al momento dell’apertura della successione, non sia chiaro l’ammontare dei debiti lasciati dal defunto. L’erede che teme che i creditori insoddisfatti possano pignorargli i beni personali, quelli cioè di cui era già proprietario al momento dell’apertura della successione, può limitare i danni grazie all’accettazione con beneficio di inventario. Con tale procedura si crea una sorta di muro divisorio tra i beni ereditati e quelli personali ed i creditori potranno pignorare solo i primi e non i secondi. In questo modo, in pratica, tutto ciò che si rischia è quanto si è ereditato e non i propri beni. Non ha senso invece questo tipo di accettazione quando si ha la certezza che le passività siano superiori all’attivo: in tal caso l’erede può rinunciare ad ereditare.

Per chi vale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno degli eredi vale anche per tutti gli altri chiamati a meno che questi non abbiano già accettato l’eredità in modo puro e semplice. L’inventario può essere compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Come si fa l’accettazione con beneficio di inventario?

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario richiede due passaggi:

  1. l’inventario;
  2. la dichiarazione vera e propria.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario

Si può fare davanti a un notaio a propria scelta (e senza bisogno di testimoni), oppure davanti al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione è compreso l’ultimo domicilio del defunto (rivolgendosi alla sezione o ufficio successioni, o ad altro ufficio a seconda del tribunale, di norma previo appuntamento). Per prestare la dichiarazione sono necessari i seguenti documenti:

  • documento di chi accetta e suo codice fiscale;
  • certificato di morte in carta semplice, o dichiarazione sostitutiva;
  • copia dell’eventuale testamento (con estremi dell’avvenuta registrazione);
  • codice fiscale del defunto;
  • copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, se vi sono minorenni o altri soggetti obbligati a ottenere tale autorizzazione.

L’inventario

I termini entro cui va fatto l’inventario cambiano a seconda che l’erede sia o meno nel possesso dei beni ereditati (v. ad esempio il figlio convivente con il padre appena deceduto che si trova nel possesso dell’appartamento e di tutti gli arredi). In particolare:

  • erede che si trova nel possesso dei beni: in tal caso va prima fatto l’inventario e poi la dichiarazione di accettazione con beneficio. In particolare l’inventario va fatto entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quando ha saputo dell’eredità che gli è stata devoluta. Se entro tale termine ha iniziato l’inventario ma non lo ha completato, può ottenere dal tribunale del luogo di apertura della successione, una proroga di altri tre mesi, salvo gravi circostanze. Se invece l’inventario non viene fatto entro il termine, non ha effetto il beneficio di inventario e l’erede si considera “puro e semplice” per cui può subire il pignoramento dei propri beni. Chiuso l’inventario, l’erede ha poi 40 giorni per accettare o meno l’eredità. In caso di inerzia, si ritiene che abbia accettato puramente e semplicemente. Non occorre possedere l’intero patrimonio del defunto, ma anche un solo bene, di cui sia nota al chiamato la provenienza ereditaria purché avente un certo valore economico;
  • erede che non si trova nel possesso dei beni: in tal caso va prima fatta la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario. Per questa c’è tempo fino a 10 anni dall’apertura della successione. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria.

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