Prelievi e Versamenti in contanti

Antiriciclaggio: banche, Poste e istituti di moneta elettronica devono segnalare le operazioni che superano i 10mila euro nell’arco di un mese e non solo.

C’è chi vuole vederci ancora più chiaro sui movimenti di denaro contante degli italiani. E così, le operazioni eseguite per un valore pari o superiore ai 10mila euro dovranno essere comunicate all’Unione di informazione finanziaria (Uif), cioè all’organismo della Banca d’Italia nato per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo. Così ha deciso la stessa Bankitalia e cosi si legge in un documento appena pubblicato e sottoposto per 30 giorni alla consultazione pubblica. La domanda che il cittadino si può porre è: i prelievi ed i versamenti in contanti, quando vanno comunicati? La Banca d’Italia risponde a questa domanda così: quando le operazioni sono pari o superiori a 10mila euro in un mese anche se frazionate, cioè anche se sono state fatti più prelievi o versamenti e si arriva a quella cifra nell’arco di 30 giorni.

Non si tratta di un capriccio di Bankitalia o del Fisco ma dell’applicazione di una normativa nota come decreto antiriciclaggio [1], secondo la quale i soggetti obbligati devono trasmettere all’Unione di informazione finanziaria con cadenza periodica i dati e le informazioni individuati in base a criteri oggettivi riguardanti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Viene fissata, dunque, in 10mila euro mensili la soglia sopra la quale occorrerà dare comunicazione all’Uif che, in questo modo, avrà una sorta di database per analizzare meglio le segnalazioni di operazioni non molto chiare ed i fenomeni a rischio.

Prelievi e versamenti: l’obbligo di comunicazione

L’Unione di informazione finanziaria, dunque, si rivolge a chi riceve versamenti o eroga dei prelievi di contanti. Si parla, pertanto, di banche, di uffici postali o di istituti di moneta elettronica come Bancomat o carta di credito con cui si può riscuotere o depositare del denaro. Questi soggetti sono tenuti a comunicare all’Uif con cadenza mensile tutte le operazioni di movimentazione di contanti che, nell’arco di un mese solare, raggiungano o superino i 10mila euro, anche attraverso versamenti o prelievi cadenzati che siano pari o superiori ai 1.000 euro.

Per capirci: se io tra il 1° ed il 31 gennaio faccio 10 versamenti in banca di 1.000 euro ciascuno, l’istituto di credito sarà tenuto a darne comunicazione all’Uif. Lo stesso vale per l’identico numero di prelievi del medesimo valore. Se, però, faccio le stesse operazioni tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio, la comunicazione non sarà obbligatoria in quanto non sono avvenute nell’arco di un mese solare.

Allo stesso modo, e stando alla lettera delle istruzioni della Banca d’Italia, potrò fare 20 operazioni da 500 euro ciascuna tra il 1° ed il 31 gennaio senza che l’istituto di credito debba darne comunicazione, poiché ogni singolo versamento (o prelievo che sia) non supera i 1.000 euro.

Prelievi e versamenti: come vanno fatte le comunicazioni

Che cosa devono comunicare gli istituti di credito, le Poste o le società che gestiscono la moneta elettronica quando ricevono versamenti o erogano prelievi pari o superiori a 10mila euro nell’arco di un mese solare? Come va fatta quella comunicazione?

Nello specifico, i soggetti obbligati a riportare all’Uif queste operazioni devono segnalare con cadenza mensile:

  • i dati che identificano la comunicazione (cioè il tipo di segnalazione e i dati di chi la effettua);
  • la data in cui sono state effettuale le operazioni;
  • l’importo e la causale del versamento o del prelievo;
  • il numero del rapporto continuativo movimentato;
  • la filiale o il punto in cui sono state fatte le operazioni;
  • i dati che identificano il cliente, l’esecutore ed il titolare effettivo delle operazioni.

Le comunicazioni all’Unione di informazione finanziaria devono essere effettuate entro il 15esimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento (quindi quelle relative al mese di gennaio dovranno essere inviate entro il 15 marzo). Il compito spetta al responsabile della funzione antiriciclaggio della banca, delle Poste o dell’istituto di moneta elettronica. Saranno questi gli interlocutori dell’Uif per eventuali richieste di chiarimenti o di approfondimenti sulle comunicazioni inviate.

Prelievi e versamenti: che succede in caso di anomalie?

Le operazioni di prelievi e versamenti pari o superiori ai 10mila euro nell’arco di un mese solare, oggetto di comunicazione all’Uif, non vengono sottoposte a verifiche sulla loro possibile natura sospetta o anomala nei casi in cui:

  • non abbiano dei collegamenti con movimentazioni di tipo diverso che destino dei sospetti;
  • non siano state effettuate da persone con un profilo esplicitamente anomalo.

Resta, comunque, l’obbligo di comunicazione all’Uif anche nel caso in cui la banca, le Poste o gli istituti di moneta elettronica abbiano riscontrato qualche sospetto o anomalia tale da inviare la Sos, cioè la segnalazione di operazione sospetta. L’obiettivo dichiarato dall’Unione di informazione finanziaria è quello di ridurre le Sos che non hanno una rilevanza significativa e, quindi, alleggerire la macchina investigativa che non porta a risultati importanti sul fronte dell’antiriciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

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